Art. 4.
(Disposizioni tributarie).

      1. Le disposizioni dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, salvo che nel caso di utilizzazione sulla pubblica strada, e di determinazione forfetaria dell'imposta provinciale di trascrizione si applicano a tutti i veicoli di cui alle lettere n-bis) e n-ter) del comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotte dall'articolo 2 della presente legge, come tali certificati dall'Automotoclub storico italiano o, per i motoveicoli, dalla Federazione motociclistica italiana.
      2. La proprietà di un veicolo di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.